Maxi Bollette e Conguagli come limitare i danni ai cittadini

By admin02, 19 Febbraio 2016

Maxi Bollette e Conguagli: consumatori e operatori chiedono al Governo di applicare con urgenza misure per certezza consumi e limitare danni ai cittadini

“Le maxi bollette per conguagli tardivi di misura mostrano che il servizio energetico deve ancora migliorare, anche attraverso una più efficace responsabilizzazione di tutta la filiera dell’energia a partire dall’affidabilità della misura dei consumi. I consumatori e fornitori d’energia (Aiget e Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons e Codici), in attesa della ripresa dei lavori del tavolo MiSE sui maxi conguagli concordano su un pacchetto di misure per rendere più affidabile e rapida la certezza dei consumi dei clienti e per limitare i danni dai conguagli in corso.”

Le parti, nell’ambito del tavolo ministeriale di risoluzione del fenomeno, concordano sul fatto che la responsabilità economica dei danni e delle azioni riparatorie (o forme di compensazione) in seguito ai maxi conguagli deve ricadere sul soggetto responsabile dell’attività che li ha causati, compresi i costi finanziari delle rateizzazioni, che in nessun caso devono essere sostenuti dal venditore o consumatore se questi non sono responsabili dei conguagli per proprio ritardo. Fatto salvo che il fenomeno deve essere completamente superato perché genera uno squilibrio di rapporto tra utente e venditore generando sfiducia verso il mercato, ritengono che nell’immediato il Governo possa favorire il recepimento delle seguenti misure:

1. Rateizzazione degli importi frutto di maxi conguaglio: si applichino le norme già previste per il mercato di tutela o diverso accordo tra le parti. Resta fermo che, se il maxi conguaglio è riconducibile a errore o inadempienza del distributore, il fornitore corrisponde le somme fatturate dal distributore solo a fronte dell’avvenuto incasso delle rate dal cliente finale.

2. Applicazione delle modalità di conciliazione previste dalla regolazione vigente nel caso di mancato accordo con il cliente sul piano di rientro.

Proposte per il superamento del fenomeno dei maxi conguagli
Per la risoluzione definitiva del fenomeno operatori e consumatori propongono che:

1) si riduca da 5 a 2 anni il ritardo massimo per i conguagli delle partite energetiche fisiche (consumi), garantendo che i dati di misura dei consumi finali non possano essere modificati oltre tale termine, né che si possano attribuire ai venditori quantità prelevate dalla rete;

2) si regolino le modalità di ricostruzione dei dati di misura in caso di correzioni;

3) la mancata lettura dei misuratori da parte dei distributori venga sanzionata in modo più efficace di quanto avvenga oggi;

4) eventuali incentivi all’autolettura dei consumi da parte dei clienti vengano finanziati attraverso la riduzione della remunerazione per l’attività di misura del distributore interessato e in nessun caso comportino nuovi oneri per i venditori, stabilendo la piena validità dell’autolettura medesima e la sua acquisizione obbligatoria;

5) si regolamenti in modo molto più stringente il dovere di lettura dei contatori e le modalità;

6) si ponga fine, o al massimo si limitino a casi eccezionali specificatamente elencati, alle letture stimate, con l’obbligo della lettura effettiva in presenza di contatore con telelettura;

7) si garantisca accesso ai dati afferenti la propria fornitura presso il Sistema Informativo Integrato di AU da parte dei consumatori finali sin dalla sua entrata in vigore, sia direttamente che per delega;

8) si garantisca alle Autorità preposte la necessaria trasparenza ai fini della verifica dell’accuratezza dei misuratori e del sistema di telelettura.

What do you think?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per fornire alcuni servizi.<br/>Continuando la navigazione ne consentirai l'utilizzo. Maggiori Informazioni

Che cosa sono i cookie?

Un cookie è un piccolo file di lettere e numeri che può essere memorizzato sul tuo browser o sul disco fisso del tuo computer quando visiti il nostro sito web. I cookie contengono informazioni sulle tue visite al suddetto sito web.

Cookie di terze parti

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (prima parte), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (terze parti). Esempi notevoli sono la presenza di “embed” video o “social plugin” da servizi di social network. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.

Chiudi